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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
11/05/2017 INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/05/2017 Parte la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA S.M.Perego
08/05/2017 I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ S.M.Perego
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
09/05/2017 La Cassazione stabilisce l’esclusione dalle imposte dei Trust S.M.Perego
02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
02/05/2017 Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte S.M.Perego
02/05/2017 Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti   Data : 27/04/2017
Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 26.4.2017 n. 10225, hanno stabilito che il costo di acquisizione di un terreno su cui insiste un impianto di distribuzione di carburante e che sia strettamente e funzionalmente pertinenziale a tale impianto è soggetto ad ammortamento secondo il coefficiente previsto dal DM 31.12.88 per «chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio», ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR, a condizione che rimanga accertato in concreto che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia "limitata nel tempo" ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.
Le Sezioni Unite hanno sostanzialmente accolto le soluzioni prospettate nell'ordinanza interlocutoria 29.1.2016 n. 1703.
Fonte: Cass. SS.UU. 26.4.2017 n. 10225 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Il terreno è deducibile se ha “vita utile” limitata" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego