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Data Titolo Sezione Autore
12/11/2015 Dubbi sull’accesso al regime forfetario dei contribuenti minimi S.M.Perego
13/11/2015 Esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi i servizi di telecomunicazione S.M.Perego
13/11/2015 Trasporti internazionali senza IVA S.M.Perego
13/11/2015 Ai Revisori di Enti locali anche il rimborso di spese per vitto ed alloggio S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego
26/11/2015 La cedolare secca al metodo previsionale S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
21/12/2015 Assegno emergenziale - l’INPS fornisce le istruzioni operative S.M.Perego
09/12/2015 L’intermediario può incorrere in sanzioni a causa di Entratel S.M.Perego

Records 191 to 200 of 2397
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Titolo: Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti   Data : 27/04/2017
Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 26.4.2017 n. 10225, hanno stabilito che il costo di acquisizione di un terreno su cui insiste un impianto di distribuzione di carburante e che sia strettamente e funzionalmente pertinenziale a tale impianto è soggetto ad ammortamento secondo il coefficiente previsto dal DM 31.12.88 per «chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio», ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR, a condizione che rimanga accertato in concreto che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia "limitata nel tempo" ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.
Le Sezioni Unite hanno sostanzialmente accolto le soluzioni prospettate nell'ordinanza interlocutoria 29.1.2016 n. 1703.
Fonte: Cass. SS.UU. 26.4.2017 n. 10225 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Il terreno è deducibile se ha “vita utile” limitata" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego