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Data Titolo Sezione Autore
06/05/2016 Sull’indennità di disoccupazione interviene l’INPS con la circ. 74 S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
15/01/2019 Sulla fattura elettronica alcuni chiarimenti di Assosoftware S.M.Perego
04/05/2017 Sulla PEC dei contribuenti le anomalie sulla dichiarazione IVA per il 2016 S.M.Perego
22/01/2016 Sulle agevolazioni IMU 2016 permangono dubbi e perplessità S.M.Perego
27/04/2018 Sulle locazioni a canone concordato la stretta dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
26/10/2015 Super ammortamenti dal 15.10.2015 S.M.Perego
07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego

Records 2301 to 2310 of 2397
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Titolo: Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti   Data : 27/04/2017
Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 26.4.2017 n. 10225, hanno stabilito che il costo di acquisizione di un terreno su cui insiste un impianto di distribuzione di carburante e che sia strettamente e funzionalmente pertinenziale a tale impianto è soggetto ad ammortamento secondo il coefficiente previsto dal DM 31.12.88 per «chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio», ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR, a condizione che rimanga accertato in concreto che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia "limitata nel tempo" ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.
Le Sezioni Unite hanno sostanzialmente accolto le soluzioni prospettate nell'ordinanza interlocutoria 29.1.2016 n. 1703.
Fonte: Cass. SS.UU. 26.4.2017 n. 10225 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Il terreno è deducibile se ha “vita utile” limitata" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego