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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
17/05/2016 IMU al 50% per i contratti di comodato, ma non per tutti S.M.Perego
18/05/2016 Sconta la nuova tassonomia il deposito del bilancio 2015 S.M.Perego
18/05/2016 Il reverse charge si estende a laptop, taplet e console da gioco S.M.Perego
18/05/2016 Scade il 16 giugno l’acconto IMU e TASI con le aliquote del 2015 S.M.Perego
18/05/2016 IVIE e IVAFE entrano nel quadro RW 2016 S.M.Perego
19/05/2016 L’INPS detta le regole per l’accesso ispettivo S.M.Perego
19/05/2016 Maxi detrazione sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
19/05/2016 Si applica il reverse charge tra consorzio e consorziati S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti   Data : 27/04/2017
Ammortizzabili i terreni su cui insistono impianti stradali di distribuzione di carburanti
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 26.4.2017 n. 10225, hanno stabilito che il costo di acquisizione di un terreno su cui insiste un impianto di distribuzione di carburante e che sia strettamente e funzionalmente pertinenziale a tale impianto è soggetto ad ammortamento secondo il coefficiente previsto dal DM 31.12.88 per «chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio», ai sensi dell'art. 102 co. 2 del TUIR, a condizione che rimanga accertato in concreto che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia "limitata nel tempo" ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.
Le Sezioni Unite hanno sostanzialmente accolto le soluzioni prospettate nell'ordinanza interlocutoria 29.1.2016 n. 1703.
Fonte: Cass. SS.UU. 26.4.2017 n. 10225 – Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Il terreno è deducibile se ha “vita utile” limitata" - Latorraca
Sezione:   Autore : S.M.Perego