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Data Titolo Sezione Autore
08/09/2016 Anche i posti barca pagano IMU e TASI S.M.Perego
30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
23/03/2017 Anche i soggetti esenti devono presentare lo spesometro trimestrale nel 2017 S.M.Perego
10/05/2017 Anche i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto all'Assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
24/05/2016 Anche i terreni agricoli posseduti dai coadiuvanti coltivatori diretti sono esenti IMU S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
01/07/2016 Anche il 770/2016 usufruisce della proroga al 22 agosto S.M.Perego
08/05/2017 Anche il controllo da remoto dell’impianto di riscaldamento entra nel quadro RP S.M.Perego
01/07/2016 Anche il familiare convivente può usufruire del bonus mobili S.M.Perego
11/05/2017 Anche il job Act sul lavoro autonomo è legge S.M.Perego

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Titolo: Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 28/04/2017
Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13 analizza le novità apportate dall'art. 1 co. 15 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.
Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- i soggetti "solari" possono avvalersi dell'agevolazione per gli investimenti effettuati dal 2015 al 2020;
- per il 2015 e il 2016 (soggetti "solari") il credito di imposta compete nei limiti dell'importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati (2017, 2018, 2019 e 2020) il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo;
- coesistono due modalità di calcolo del credito d'imposta: la prima modalità va applicata agli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2015 e 2016, nei quali la determinazione dell'agevolazione avviene in funzione della diversa aliquota del credito d'imposta (25% o 50% a seconda della tipologia di costo ammissibile); la seconda , c.d. "semplificata", va applicata agli investimenti che saranno effettuati nei periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e consiste nella determinazione dell'agevolazione in funzione di un'unica aliquota del credito d'imposta pari al 50% per tutte le tipologie di costi ammissibili.
Con riferimento ai contribuenti che hanno adottato soluzioni interpretative difformi rispetto a quelle della circolare, determinando un beneficio maggiore per il periodo d'imposta 2015, è possibile regolarizzare la posizione, senza applicazione di sanzioni, versando l'importo del credito indebitamente utilizzato e presentando apposita dichiarazione integrativa.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Il credito R&S “difforme” si regolarizza senza sanzioni" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego