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12/04/2018 Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
12/04/2018 Il comportamento concludente rileva anche in assenza di comunicazioni di opzione S.M.Perego
30/04/2018 Pubblicata la “Guida al visto di conformità” per il 730_2018 S.M.Perego
09/04/2018 Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura S.M.Perego
05/07/2018 Fatturazione elettronica – Una stretta sui tempi di trasmissione S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego
22/05/2018 Utilizzo dei buoni carburante con dubbi e perplessità S.M.Perego
22/05/2018 Caldaie in detrazioni al 50% senza possibilità di dichiarazione all’ENEA S.M.Perego
23/05/2018 Parte il 1° settembre la fattura elettronica per il tax free shopping con OTELLO 2.0 S.M.Perego

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Titolo: Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 28/04/2017
Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13 analizza le novità apportate dall'art. 1 co. 15 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.
Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- i soggetti "solari" possono avvalersi dell'agevolazione per gli investimenti effettuati dal 2015 al 2020;
- per il 2015 e il 2016 (soggetti "solari") il credito di imposta compete nei limiti dell'importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati (2017, 2018, 2019 e 2020) il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo;
- coesistono due modalità di calcolo del credito d'imposta: la prima modalità va applicata agli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2015 e 2016, nei quali la determinazione dell'agevolazione avviene in funzione della diversa aliquota del credito d'imposta (25% o 50% a seconda della tipologia di costo ammissibile); la seconda , c.d. "semplificata", va applicata agli investimenti che saranno effettuati nei periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e consiste nella determinazione dell'agevolazione in funzione di un'unica aliquota del credito d'imposta pari al 50% per tutte le tipologie di costi ammissibili.
Con riferimento ai contribuenti che hanno adottato soluzioni interpretative difformi rispetto a quelle della circolare, determinando un beneficio maggiore per il periodo d'imposta 2015, è possibile regolarizzare la posizione, senza applicazione di sanzioni, versando l'importo del credito indebitamente utilizzato e presentando apposita dichiarazione integrativa.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Il credito R&S “difforme” si regolarizza senza sanzioni" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego