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Data Titolo Sezione Autore
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il mod. 730/2019 S.M.Perego

Records 2351 to 2360 of 2397
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Titolo: Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo   Data : 28/04/2017
Con C.M. chiariti alcuni dubbi sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13 analizza le novità apportate dall'art. 1 co. 15 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.
Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- i soggetti "solari" possono avvalersi dell'agevolazione per gli investimenti effettuati dal 2015 al 2020;
- per il 2015 e il 2016 (soggetti "solari") il credito di imposta compete nei limiti dell'importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi agevolati (2017, 2018, 2019 e 2020) il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo;
- coesistono due modalità di calcolo del credito d'imposta: la prima modalità va applicata agli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2015 e 2016, nei quali la determinazione dell'agevolazione avviene in funzione della diversa aliquota del credito d'imposta (25% o 50% a seconda della tipologia di costo ammissibile); la seconda , c.d. "semplificata", va applicata agli investimenti che saranno effettuati nei periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e consiste nella determinazione dell'agevolazione in funzione di un'unica aliquota del credito d'imposta pari al 50% per tutte le tipologie di costi ammissibili.
Con riferimento ai contribuenti che hanno adottato soluzioni interpretative difformi rispetto a quelle della circolare, determinando un beneficio maggiore per il periodo d'imposta 2015, è possibile regolarizzare la posizione, senza applicazione di sanzioni, versando l'importo del credito indebitamente utilizzato e presentando apposita dichiarazione integrativa.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Il credito R&S “difforme” si regolarizza senza sanzioni" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego