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29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

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Titolo: Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti   Data : 28/04/2017
Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti
Secondo le dichiarazioni del presidente del CNDCEC, Massimo Miani, diffuse con il comunicato stampa di ieri, 27.4.2017, la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni IVA periodiche di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 richiede l'utilizzo di un software specifico, che potrebbe costare ai professionisti fino a 1.000 euro.
Infatti, per tale adempimento, la cui prima scadenza è fissata al 31.5.2017, non è utilizzabile il servizio Entratel.
Inoltre, secondo Miani, l'utilizzo del portale web dell'Agenzia delle Entrate impone l'invio di un file distinto per ciascun contribuente, con la conseguenza che la modalità alternativa di invio diretto dei dati dal proprio software gestionale, tramite soggetti accreditati, risulta l'unica concretamente praticabile. Tuttavia, essa comporta notevoli costi aggiuntivi.
Il CNDCEC chiede, dunque, di uniformare le modalità di trasmissione telematica delle nuove comunicazioni a quelle in uso per gli altri adempimenti.
La stessa procedura dovrà essere adottata anche per la trasmissione telematica del c.c. ”Nuovo spesometro” con cadenza trimestrale. Si ritengono assurde le nuove scelte di trasmissione telematica operate dall’Agenzia, considerato che, per visualizzare le ricevute di avvenuta trasmissione, occorrerà accedere ad ogni singolo cassetto fiscale di ogni singolo contribuente in quanto nessuna ricevuta verrà mesa a disposizione dell’intermediario.
Fonte: Comunicato stampa CNDCEC 27.4.2017 - Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2017 n. 58793 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Invio trimestrale delle liquidazioni IVA da rendere meno gravoso" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego