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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti   Data : 28/04/2017
Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti
Secondo le dichiarazioni del presidente del CNDCEC, Massimo Miani, diffuse con il comunicato stampa di ieri, 27.4.2017, la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni IVA periodiche di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 richiede l'utilizzo di un software specifico, che potrebbe costare ai professionisti fino a 1.000 euro.
Infatti, per tale adempimento, la cui prima scadenza è fissata al 31.5.2017, non è utilizzabile il servizio Entratel.
Inoltre, secondo Miani, l'utilizzo del portale web dell'Agenzia delle Entrate impone l'invio di un file distinto per ciascun contribuente, con la conseguenza che la modalità alternativa di invio diretto dei dati dal proprio software gestionale, tramite soggetti accreditati, risulta l'unica concretamente praticabile. Tuttavia, essa comporta notevoli costi aggiuntivi.
Il CNDCEC chiede, dunque, di uniformare le modalità di trasmissione telematica delle nuove comunicazioni a quelle in uso per gli altri adempimenti.
La stessa procedura dovrà essere adottata anche per la trasmissione telematica del c.c. ”Nuovo spesometro” con cadenza trimestrale. Si ritengono assurde le nuove scelte di trasmissione telematica operate dall’Agenzia, considerato che, per visualizzare le ricevute di avvenuta trasmissione, occorrerà accedere ad ogni singolo cassetto fiscale di ogni singolo contribuente in quanto nessuna ricevuta verrà mesa a disposizione dell’intermediario.
Fonte: Comunicato stampa CNDCEC 27.4.2017 - Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2017 n. 58793 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Invio trimestrale delle liquidazioni IVA da rendere meno gravoso" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego