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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti   Data : 28/04/2017
Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti
Secondo le dichiarazioni del presidente del CNDCEC, Massimo Miani, diffuse con il comunicato stampa di ieri, 27.4.2017, la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni IVA periodiche di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 richiede l'utilizzo di un software specifico, che potrebbe costare ai professionisti fino a 1.000 euro.
Infatti, per tale adempimento, la cui prima scadenza è fissata al 31.5.2017, non è utilizzabile il servizio Entratel.
Inoltre, secondo Miani, l'utilizzo del portale web dell'Agenzia delle Entrate impone l'invio di un file distinto per ciascun contribuente, con la conseguenza che la modalità alternativa di invio diretto dei dati dal proprio software gestionale, tramite soggetti accreditati, risulta l'unica concretamente praticabile. Tuttavia, essa comporta notevoli costi aggiuntivi.
Il CNDCEC chiede, dunque, di uniformare le modalità di trasmissione telematica delle nuove comunicazioni a quelle in uso per gli altri adempimenti.
La stessa procedura dovrà essere adottata anche per la trasmissione telematica del c.c. ”Nuovo spesometro” con cadenza trimestrale. Si ritengono assurde le nuove scelte di trasmissione telematica operate dall’Agenzia, considerato che, per visualizzare le ricevute di avvenuta trasmissione, occorrerà accedere ad ogni singolo cassetto fiscale di ogni singolo contribuente in quanto nessuna ricevuta verrà mesa a disposizione dell’intermediario.
Fonte: Comunicato stampa CNDCEC 27.4.2017 - Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2017 n. 58793 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Invio trimestrale delle liquidazioni IVA da rendere meno gravoso" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego