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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti   Data : 28/04/2017
Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti
Secondo le dichiarazioni del presidente del CNDCEC, Massimo Miani, diffuse con il comunicato stampa di ieri, 27.4.2017, la trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni IVA periodiche di cui all'art. 21-bis del DL 78/2010 richiede l'utilizzo di un software specifico, che potrebbe costare ai professionisti fino a 1.000 euro.
Infatti, per tale adempimento, la cui prima scadenza è fissata al 31.5.2017, non è utilizzabile il servizio Entratel.
Inoltre, secondo Miani, l'utilizzo del portale web dell'Agenzia delle Entrate impone l'invio di un file distinto per ciascun contribuente, con la conseguenza che la modalità alternativa di invio diretto dei dati dal proprio software gestionale, tramite soggetti accreditati, risulta l'unica concretamente praticabile. Tuttavia, essa comporta notevoli costi aggiuntivi.
Il CNDCEC chiede, dunque, di uniformare le modalità di trasmissione telematica delle nuove comunicazioni a quelle in uso per gli altri adempimenti.
La stessa procedura dovrà essere adottata anche per la trasmissione telematica del c.c. ”Nuovo spesometro” con cadenza trimestrale. Si ritengono assurde le nuove scelte di trasmissione telematica operate dall’Agenzia, considerato che, per visualizzare le ricevute di avvenuta trasmissione, occorrerà accedere ad ogni singolo cassetto fiscale di ogni singolo contribuente in quanto nessuna ricevuta verrà mesa a disposizione dell’intermediario.
Fonte: Comunicato stampa CNDCEC 27.4.2017 - Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2017 n. 58793 - Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Invio trimestrale delle liquidazioni IVA da rendere meno gravoso" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego