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27/03/2017 I contatti a canone concordato si estendono a tutti i comuni italiani S.M.Perego
29/03/2017 Pubblicate le modalità di trasmissione dei dati delle comunicazioni trimestrali IVA S.M.Perego
29/03/2017 Scade il 31.3.2017 la trasmissione telematica del modello EAS S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
30/03/2017 La stampa dei registri IVA può avvenire entro settembre 2017 S.M.Perego
23/03/2017 Scade il 31.3.2017 l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
09/03/2017 Permangono dubbi sul differimento del versamento del saldo IVA 2016 S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego

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Titolo: Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa   Data : 28/04/2017
Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa
La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 ha commentato la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa così come riaperta dall'art. 1 co. 556 ss. della L. 232/2016. La circolare esamina, in particolare:
- l'ambito dei beni rivalutabili, rappresentato dai beni materiali e immateriali che costituiscono immobilizzazioni (con conseguente esclusione dei beni "merce") e dalle partecipazioni in imprese controllate o collegate;
- i criteri e le tecniche di rivalutazione (confermando, con riferimento a queste ultime, la possibilità di rivalutare il solo costo storico, di rivalutare il costo storico e il fondo di ammortamento o di ridurre il fondo di ammortamento);
- la distinzione tra categorie omogenee e l'obbligo di rivalutare tutti i beni che fanno parte della stessa categoria;
- i criteri di rivalutazione dei fabbricati strumentali, con riferimento ai quali è possibile adeguare distintamente il valore della componente "fabbricato" e della componente "area";
- gli obblighi di versamento dell'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili;
- il differimento degli effetti fiscali dell'operazione al terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, o all'inizio del quarto periodo d'imposta successivo per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Rivalutazione al 31 dicembre 2016 solo con il versamento della sostitutiva" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego