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17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego

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Titolo: Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa   Data : 28/04/2017
Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa
La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 ha commentato la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa così come riaperta dall'art. 1 co. 556 ss. della L. 232/2016. La circolare esamina, in particolare:
- l'ambito dei beni rivalutabili, rappresentato dai beni materiali e immateriali che costituiscono immobilizzazioni (con conseguente esclusione dei beni "merce") e dalle partecipazioni in imprese controllate o collegate;
- i criteri e le tecniche di rivalutazione (confermando, con riferimento a queste ultime, la possibilità di rivalutare il solo costo storico, di rivalutare il costo storico e il fondo di ammortamento o di ridurre il fondo di ammortamento);
- la distinzione tra categorie omogenee e l'obbligo di rivalutare tutti i beni che fanno parte della stessa categoria;
- i criteri di rivalutazione dei fabbricati strumentali, con riferimento ai quali è possibile adeguare distintamente il valore della componente "fabbricato" e della componente "area";
- gli obblighi di versamento dell'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili;
- il differimento degli effetti fiscali dell'operazione al terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, o all'inizio del quarto periodo d'imposta successivo per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Rivalutazione al 31 dicembre 2016 solo con il versamento della sostitutiva" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego