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09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
12/12/2016 La "tonnage tax" si rinnova tacitamente S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa   Data : 28/04/2017
Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa
La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 ha commentato la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa così come riaperta dall'art. 1 co. 556 ss. della L. 232/2016. La circolare esamina, in particolare:
- l'ambito dei beni rivalutabili, rappresentato dai beni materiali e immateriali che costituiscono immobilizzazioni (con conseguente esclusione dei beni "merce") e dalle partecipazioni in imprese controllate o collegate;
- i criteri e le tecniche di rivalutazione (confermando, con riferimento a queste ultime, la possibilità di rivalutare il solo costo storico, di rivalutare il costo storico e il fondo di ammortamento o di ridurre il fondo di ammortamento);
- la distinzione tra categorie omogenee e l'obbligo di rivalutare tutti i beni che fanno parte della stessa categoria;
- i criteri di rivalutazione dei fabbricati strumentali, con riferimento ai quali è possibile adeguare distintamente il valore della componente "fabbricato" e della componente "area";
- gli obblighi di versamento dell'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili;
- il differimento degli effetti fiscali dell'operazione al terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, o all'inizio del quarto periodo d'imposta successivo per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Rivalutazione al 31 dicembre 2016 solo con il versamento della sostitutiva" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego