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03/10/2016 L’incentivo del conto termico vale anche per l’acquisto di stufe S.M.Perego
29/09/2016 Le “Cause di non punibilità” hanno sempre effetto retroattivo S.M.Perego
29/09/2016 Le CFC White scontano le differenze temporali S.M.Perego
29/09/2016 I rimborsi spese per car sharing sono esclusi dal reddito S.M.Perego
29/09/2016 La verifica dell’autonoma organizzazione non può essere definita con l’interpello S.M.Perego
29/09/2016 Ancora una versione di GERICO rilasciata il 29.9.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Aggiornati i tassi soglia di “Usura” in vigore dall’1.10.2016 S.M.Perego
30/09/2016 Anche i revisori devono comunicare il loro indirizzo PEC al MEF S.M.Perego
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
30/09/2016 In autotutela e contro il silenzio-rifiuto è possibile il ricorso alla C.T.P. S.M.Perego

Records 1931 to 1940 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa   Data : 28/04/2017
Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa
La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 ha commentato la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa così come riaperta dall'art. 1 co. 556 ss. della L. 232/2016. La circolare esamina, in particolare:
- l'ambito dei beni rivalutabili, rappresentato dai beni materiali e immateriali che costituiscono immobilizzazioni (con conseguente esclusione dei beni "merce") e dalle partecipazioni in imprese controllate o collegate;
- i criteri e le tecniche di rivalutazione (confermando, con riferimento a queste ultime, la possibilità di rivalutare il solo costo storico, di rivalutare il costo storico e il fondo di ammortamento o di ridurre il fondo di ammortamento);
- la distinzione tra categorie omogenee e l'obbligo di rivalutare tutti i beni che fanno parte della stessa categoria;
- i criteri di rivalutazione dei fabbricati strumentali, con riferimento ai quali è possibile adeguare distintamente il valore della componente "fabbricato" e della componente "area";
- gli obblighi di versamento dell'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili;
- il differimento degli effetti fiscali dell'operazione al terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, o all'inizio del quarto periodo d'imposta successivo per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Rivalutazione al 31 dicembre 2016 solo con il versamento della sostitutiva" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego