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11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
14/05/2019 Dal 1° luglio scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, commercianti semplificazioni in vista S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
14/05/2019 Nuove deleghe per gli intermediari per accedere ai dati utili all’applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
26/06/2019 Le fatture elettroniche scontano la data dell’ultima operazione S.M.Perego
08/05/2019 Dal 15 maggio in vigore la nuova modulistica del Registro delle imprese e del REA S.M.Perego
02/08/2019 Esterometro escluso per i dati sanitari S.M.Perego
12/06/2019 Dall’INPS nuova procedura on line per il distacco transnazionale S.M.Perego
24/07/2019 Nuova Sabatini – modificata l’erogazione del contributo S.M.Perego
29/07/2019 Rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Scadenza entro il 31 luglio S.M.Perego

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Titolo: Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa   Data : 28/04/2017
Alcuni chiarimenti sulla rivalutazione dei beni d'impresa
La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 ha commentato la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa così come riaperta dall'art. 1 co. 556 ss. della L. 232/2016. La circolare esamina, in particolare:
- l'ambito dei beni rivalutabili, rappresentato dai beni materiali e immateriali che costituiscono immobilizzazioni (con conseguente esclusione dei beni "merce") e dalle partecipazioni in imprese controllate o collegate;
- i criteri e le tecniche di rivalutazione (confermando, con riferimento a queste ultime, la possibilità di rivalutare il solo costo storico, di rivalutare il costo storico e il fondo di ammortamento o di ridurre il fondo di ammortamento);
- la distinzione tra categorie omogenee e l'obbligo di rivalutare tutti i beni che fanno parte della stessa categoria;
- i criteri di rivalutazione dei fabbricati strumentali, con riferimento ai quali è possibile adeguare distintamente il valore della componente "fabbricato" e della componente "area";
- gli obblighi di versamento dell'imposta sostitutiva, dovuta nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili;
- il differimento degli effetti fiscali dell'operazione al terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, o all'inizio del quarto periodo d'imposta successivo per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 – Il Quotidiano del Commercialista del 28.4.2017 - "Rivalutazione al 31 dicembre 2016 solo con il versamento della sostitutiva" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego