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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente   Data : 02/05/2017
Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente
Il Consiglio dei Ministri, in data 28.4.2017, ha approvato in via definitiva il disegno di legge europea 2017, che ora sarà trasmesso alle Camere.
Viene prevista l’introduzione di un indennizzo in favore dei soggetti obbligati a prestare la garanzia patrimoniale per ottenere l’esecuzione dei rimborsi IVA ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, nella misura dello 0,15% dell’importo garantito, a titolo di ristoro forfetario dei costi finanziari sostenuti per il rilascio della garanzia stessa.
L’indennizzo sarà corrisposto a partire dalle istanze di rimborso emergenti dalla dichiarazione annuale 2017 e dai rimborsi trimestrali relativi al primo trimestre 2018.
La disposizione prevista dal disegno di legge mira, tra l’altro, a chiudere la procedura d’infrazione n. 2013/4080, avviata dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano per l’eccessiva durata dei tempi di erogazione dei rimborsi IVA.
Inoltre, il disegno di legge europea 2017 inserisce la lett. a-bis) nell’art. 8 co. 1 del DPR 633/72, prevedendo il regime di non imponibilità IVA per le cessioni all’esportazione, con trasporto al di fuori della UE a cura del cessionario, effettuate “nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3 della L. 11 agosto 2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo”.
Al fine di ridurre i costi da risarcimento, purtroppo, il visto di conformità è stato reso obbligatorio per i crediti superiori ai 5 mila euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2017 - "Ristoro dei costi da fideiussione per i rimborsi IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego