Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
02/03/2017 L’INPS interviene sull’”Incentivo: Occupazione Giovani Occupazione Sud” S.M.Perego
04/11/2015 L’INPS interviene sull’esonero dei versamenti contributivi S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
08/04/2016 L’INPS sospende il DURC se le denunce contributive sono provvisorie o anomale S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
09/12/2015 L’intermediario può incorrere in sanzioni a causa di Entratel S.M.Perego
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
15/01/2019 L’introduzione della cedolare secca sugli immobili commerciali comporta la modifica del modello RLI S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego

Records 1231 to 1240 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente   Data : 02/05/2017
Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente
Il Consiglio dei Ministri, in data 28.4.2017, ha approvato in via definitiva il disegno di legge europea 2017, che ora sarà trasmesso alle Camere.
Viene prevista l’introduzione di un indennizzo in favore dei soggetti obbligati a prestare la garanzia patrimoniale per ottenere l’esecuzione dei rimborsi IVA ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, nella misura dello 0,15% dell’importo garantito, a titolo di ristoro forfetario dei costi finanziari sostenuti per il rilascio della garanzia stessa.
L’indennizzo sarà corrisposto a partire dalle istanze di rimborso emergenti dalla dichiarazione annuale 2017 e dai rimborsi trimestrali relativi al primo trimestre 2018.
La disposizione prevista dal disegno di legge mira, tra l’altro, a chiudere la procedura d’infrazione n. 2013/4080, avviata dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano per l’eccessiva durata dei tempi di erogazione dei rimborsi IVA.
Inoltre, il disegno di legge europea 2017 inserisce la lett. a-bis) nell’art. 8 co. 1 del DPR 633/72, prevedendo il regime di non imponibilità IVA per le cessioni all’esportazione, con trasporto al di fuori della UE a cura del cessionario, effettuate “nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3 della L. 11 agosto 2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo”.
Al fine di ridurre i costi da risarcimento, purtroppo, il visto di conformità è stato reso obbligatorio per i crediti superiori ai 5 mila euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2017 - "Ristoro dei costi da fideiussione per i rimborsi IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego