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03/05/2017 Dal 2 maggio è possibile trasmettere il 730Precompilato S.M.Perego
12/04/2016 Dal 2 maggio i voucher si acquistano con il mod. F24 ELIDE S.M.Perego
24/03/2016 Dal 2 maggio possibile presentare le istanze per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
03/05/2016 Dal 2.5.2016 al via le domande per la “Nuova Sabatini-ter” S.M.Perego
29/04/2016 Dal 2.5.2016 ComUnica cambia S.M.Perego
16/02/2017 Dal 20 febbraio le domande per il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza S.M.Perego
21/03/2016 Dal 2016 i professionisti esclusi dagli studi di settore S.M.Perego
14/01/2016 Dal 2016 IMU al 50% sugli immobili in comodato S.M.Perego
19/10/2015 Dal 2016 modificato il regime forfettario per i lavoratori autonomi S.M.Perego
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego

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Titolo: Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente   Data : 02/05/2017
Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente
Il Consiglio dei Ministri, in data 28.4.2017, ha approvato in via definitiva il disegno di legge europea 2017, che ora sarà trasmesso alle Camere.
Viene prevista l’introduzione di un indennizzo in favore dei soggetti obbligati a prestare la garanzia patrimoniale per ottenere l’esecuzione dei rimborsi IVA ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, nella misura dello 0,15% dell’importo garantito, a titolo di ristoro forfetario dei costi finanziari sostenuti per il rilascio della garanzia stessa.
L’indennizzo sarà corrisposto a partire dalle istanze di rimborso emergenti dalla dichiarazione annuale 2017 e dai rimborsi trimestrali relativi al primo trimestre 2018.
La disposizione prevista dal disegno di legge mira, tra l’altro, a chiudere la procedura d’infrazione n. 2013/4080, avviata dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano per l’eccessiva durata dei tempi di erogazione dei rimborsi IVA.
Inoltre, il disegno di legge europea 2017 inserisce la lett. a-bis) nell’art. 8 co. 1 del DPR 633/72, prevedendo il regime di non imponibilità IVA per le cessioni all’esportazione, con trasporto al di fuori della UE a cura del cessionario, effettuate “nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3 della L. 11 agosto 2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo”.
Al fine di ridurre i costi da risarcimento, purtroppo, il visto di conformità è stato reso obbligatorio per i crediti superiori ai 5 mila euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2017 - "Ristoro dei costi da fideiussione per i rimborsi IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego