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06/12/2016 F24 in contanti anche se superiori ai 1.000 euro S.M.Perego
01/03/2016 Fa sempre cumulo il riscatto della laurea – INPS 29.2.2016 S.M.Perego
22/10/2015 FAQ sul nuovo APE in vigore dall’1.10.2015 S.M.Perego
20/03/2015 Fattura Elettronica - Alcune semplificazioni news S.M.Perego
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07/11/2018 Fattura elettronica – Intermediari in difficoltà con le deleghe S.M.Perego
26/10/2018 Fattura elettronica – La delega diretta comporta alcune difficoltà S.M.Perego
12/10/2018 Fattura elettronica – Novità su detrazione e numerazione S.M.Perego
23/01/2019 Fattura elettronica – Per i privati cittadini vale la copia analogica S.M.Perego
29/09/2018 Fattura elettronica – Questioni irrisolte S.M.Perego

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Titolo: Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente   Data : 02/05/2017
Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente
Il Consiglio dei Ministri, in data 28.4.2017, ha approvato in via definitiva il disegno di legge europea 2017, che ora sarà trasmesso alle Camere.
Viene prevista l’introduzione di un indennizzo in favore dei soggetti obbligati a prestare la garanzia patrimoniale per ottenere l’esecuzione dei rimborsi IVA ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, nella misura dello 0,15% dell’importo garantito, a titolo di ristoro forfetario dei costi finanziari sostenuti per il rilascio della garanzia stessa.
L’indennizzo sarà corrisposto a partire dalle istanze di rimborso emergenti dalla dichiarazione annuale 2017 e dai rimborsi trimestrali relativi al primo trimestre 2018.
La disposizione prevista dal disegno di legge mira, tra l’altro, a chiudere la procedura d’infrazione n. 2013/4080, avviata dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano per l’eccessiva durata dei tempi di erogazione dei rimborsi IVA.
Inoltre, il disegno di legge europea 2017 inserisce la lett. a-bis) nell’art. 8 co. 1 del DPR 633/72, prevedendo il regime di non imponibilità IVA per le cessioni all’esportazione, con trasporto al di fuori della UE a cura del cessionario, effettuate “nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3 della L. 11 agosto 2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo”.
Al fine di ridurre i costi da risarcimento, purtroppo, il visto di conformità è stato reso obbligatorio per i crediti superiori ai 5 mila euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2017 - "Ristoro dei costi da fideiussione per i rimborsi IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego