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Data Titolo Sezione Autore
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego
16/02/2016 Il super ammortamento del 40% in Unico 2016 S.M.Perego
25/11/2015 Il super ammortamento non rileva per gli Studi di settore S.M.Perego
03/10/2016 Il terreno edificabile non da diritto al rimborso IVA S.M.Perego
28/09/2016 Il TFR, se iscritto a patrimonio, rileva ai fini IRAP S.M.Perego
06/05/2016 Il trasferimento della residenza da parte di un solo coniuge non fa perdere le agevolazioni prima casa S.M.Perego
01/03/2016 Il trasferimento della residenza si salva con ricorso al prefetto S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST č sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
24/02/2016 Il TRUST a favore di disabili S.M.Perego
30/11/2015 Il Trust č chiamato al pagamento dell’IMU S.M.Perego

Records 951 to 960 of 2397
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Titolo: Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente   Data : 02/05/2017
Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente
Il Consiglio dei Ministri, in data 28.4.2017, ha approvato in via definitiva il disegno di legge europea 2017, che ora sarà trasmesso alle Camere.
Viene prevista l’introduzione di un indennizzo in favore dei soggetti obbligati a prestare la garanzia patrimoniale per ottenere l’esecuzione dei rimborsi IVA ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, nella misura dello 0,15% dell’importo garantito, a titolo di ristoro forfetario dei costi finanziari sostenuti per il rilascio della garanzia stessa.
L’indennizzo sarà corrisposto a partire dalle istanze di rimborso emergenti dalla dichiarazione annuale 2017 e dai rimborsi trimestrali relativi al primo trimestre 2018.
La disposizione prevista dal disegno di legge mira, tra l’altro, a chiudere la procedura d’infrazione n. 2013/4080, avviata dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano per l’eccessiva durata dei tempi di erogazione dei rimborsi IVA.
Inoltre, il disegno di legge europea 2017 inserisce la lett. a-bis) nell’art. 8 co. 1 del DPR 633/72, prevedendo il regime di non imponibilità IVA per le cessioni all’esportazione, con trasporto al di fuori della UE a cura del cessionario, effettuate “nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3 della L. 11 agosto 2014 n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo”.
Al fine di ridurre i costi da risarcimento, purtroppo, il visto di conformità è stato reso obbligatorio per i crediti superiori ai 5 mila euro.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2017 - "Ristoro dei costi da fideiussione per i rimborsi IVA" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego