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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte   Data : 02/05/2017
Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte
L'art. 4 del DL 50/2017 ha previsto l'applicazione della cedolare secca del 21% sui redditi fondiari derivanti da contratti di locazione breve, ove il locatore eserciti la relativa opzione. Si tratta dei contratti relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche mediante l'utilizzo di portali online.
Per i contratti stipulati a partire dall'1.6.2017, tali intermediari dovranno:
- agire in qualità di sostituti d'imposta, operando una ritenuta alla fonte del 21% sui proventi derivanti da locazioni brevi;
- trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati dei contratti in argomento;
- inviare ai proprietari degli immobili la Certificazione Unica annuale.
Ai fini IVA, i servizi di prenotazione resi dai portali online non sono considerati servizi elettronici, bensì servizi di intermediazione immobiliare, per cui essi non sono attratti nel regime del MOSS.
Laddove l'immobile sia ubicato in Italia e la prestazione sia resa "B2C", quest'ultima è soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-sexies co. 1 lett. a) del DPR 633/72. Per verificare lo status del committente occorre fare riferimento al soggetto che paga la commissione al portale online.
Fonte: DL 50/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2017 - "Soggetta a IVA l’attività dei portali on line sulle locazioni brevi" - Piciocchi – Rubeo – Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Cedolare secca sulle locazioni brevi anticipata dai mediatori immobiliari" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego