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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte   Data : 02/05/2017
Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte
L'art. 4 del DL 50/2017 ha previsto l'applicazione della cedolare secca del 21% sui redditi fondiari derivanti da contratti di locazione breve, ove il locatore eserciti la relativa opzione. Si tratta dei contratti relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche mediante l'utilizzo di portali online.
Per i contratti stipulati a partire dall'1.6.2017, tali intermediari dovranno:
- agire in qualità di sostituti d'imposta, operando una ritenuta alla fonte del 21% sui proventi derivanti da locazioni brevi;
- trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati dei contratti in argomento;
- inviare ai proprietari degli immobili la Certificazione Unica annuale.
Ai fini IVA, i servizi di prenotazione resi dai portali online non sono considerati servizi elettronici, bensì servizi di intermediazione immobiliare, per cui essi non sono attratti nel regime del MOSS.
Laddove l'immobile sia ubicato in Italia e la prestazione sia resa "B2C", quest'ultima è soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-sexies co. 1 lett. a) del DPR 633/72. Per verificare lo status del committente occorre fare riferimento al soggetto che paga la commissione al portale online.
Fonte: DL 50/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2017 - "Soggetta a IVA l’attività dei portali on line sulle locazioni brevi" - Piciocchi – Rubeo – Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Cedolare secca sulle locazioni brevi anticipata dai mediatori immobiliari" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego