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26/04/2016 Dall’ 1.5.2016 in vigore il nuovo codice doganale S.M.Perego
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Titolo: Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte   Data : 02/05/2017
Le locazioni brevi soggette alla ritenuta alla fonte
L'art. 4 del DL 50/2017 ha previsto l'applicazione della cedolare secca del 21% sui redditi fondiari derivanti da contratti di locazione breve, ove il locatore eserciti la relativa opzione. Si tratta dei contratti relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche mediante l'utilizzo di portali online.
Per i contratti stipulati a partire dall'1.6.2017, tali intermediari dovranno:
- agire in qualità di sostituti d'imposta, operando una ritenuta alla fonte del 21% sui proventi derivanti da locazioni brevi;
- trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati dei contratti in argomento;
- inviare ai proprietari degli immobili la Certificazione Unica annuale.
Ai fini IVA, i servizi di prenotazione resi dai portali online non sono considerati servizi elettronici, bensì servizi di intermediazione immobiliare, per cui essi non sono attratti nel regime del MOSS.
Laddove l'immobile sia ubicato in Italia e la prestazione sia resa "B2C", quest'ultima è soggetta ad IVA in Italia ex art. 7-sexies co. 1 lett. a) del DPR 633/72. Per verificare lo status del committente occorre fare riferimento al soggetto che paga la commissione al portale online.
Fonte: DL 50/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 29.4.2017 - "Soggetta a IVA l’attività dei portali on line sulle locazioni brevi" - Piciocchi – Rubeo – Il Quotidiano del Commercialista del 27.4.2017 - "Cedolare secca sulle locazioni brevi anticipata dai mediatori immobiliari" - Spina
Sezione:   Autore : S.M.Perego