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09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
09/09/2016 Per le ritenute previdenziali omesse rileva l’anno fiscale S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
09/09/2016 Inserite maggiori informazioni sugli studi di settore nel “Cassetto Fiscale” del contribuente S.M.Perego
12/09/2016 Dall’1.1.2017 al via la fatturazione elettronica, con agevolazioni, tramite l’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Gli immobili posseduti in ambito UE sono già noti dal 2014 all’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
12/09/2016 Non basta un successivo trasferimento dell’attività per l’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

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Titolo: Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci   Data : 03/05/2017
Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2017 n. 54, la mancata indicazione dei dati relativi alle assegnazioni ai soci di immobili non strumentali nel quadro RQ del modello UNICO SP da parte delle società di persone in liquidazione nel 2016: - non determina la perdita delle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 115 - 120 della L. 208/2015 (c.d. "assegnazione agevolata"); - perché trova applicazione il principio secondo cui l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da "comportamenti concludenti" del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili (cfr. art. 1 del DPR 442/97). L'Amministrazione finanziaria supera quindi l'impostazione della circ. 26/2016 (§ 5), per la quale la compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi era condizione necessaria per beneficiare dell'agevolazione. La risoluzione in commento precisa, quindi, che solo per le snc e le sas in liquidazione nel 2016, l'esercizio dell'opzione si intende validamente esercitato laddove siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dovuta. In ogni caso, detti soggetti sono tenuti alla redazione di un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all'imposta dovuta, che potranno inviare all'Ufficio territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli organi di controllo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.5.2017 n. 54 – Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2017 - "Assegnazione agevolata anche per snc e sas in liquidazione nel 2016" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego