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14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci   Data : 03/05/2017
Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2017 n. 54, la mancata indicazione dei dati relativi alle assegnazioni ai soci di immobili non strumentali nel quadro RQ del modello UNICO SP da parte delle società di persone in liquidazione nel 2016: - non determina la perdita delle agevolazioni previste dall'art. 1 co. 115 - 120 della L. 208/2015 (c.d. "assegnazione agevolata"); - perché trova applicazione il principio secondo cui l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da "comportamenti concludenti" del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili (cfr. art. 1 del DPR 442/97). L'Amministrazione finanziaria supera quindi l'impostazione della circ. 26/2016 (§ 5), per la quale la compilazione del quadro RQ della dichiarazione dei redditi era condizione necessaria per beneficiare dell'agevolazione. La risoluzione in commento precisa, quindi, che solo per le snc e le sas in liquidazione nel 2016, l'esercizio dell'opzione si intende validamente esercitato laddove siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dovuta. In ogni caso, detti soggetti sono tenuti alla redazione di un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all'imposta dovuta, che potranno inviare all'Ufficio territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli organi di controllo.
Fonte: Risoluzione Agenzia Entrate 2.5.2017 n. 54 – Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2017 - "Assegnazione agevolata anche per snc e sas in liquidazione nel 2016" - Sanna
Sezione:   Autore : S.M.Perego