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21/11/2016 Dall’1.1.2017 eliminati gli Studi di Settore con l’introduzione degli indici sintetici di affidabilità S.M.Perego
15/11/2016 Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto S.M.Perego
21/11/2016 Tramite PEC l’invito ai contribuenti a regolarizzare la propria dichiarazione IVA S.M.Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego
11/11/2016 Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016 S.M.Perego
28/09/2016 Anche i marchi in corso di registrazione ammissibili al Patent box S.M.Perego
11/11/2016 La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga S.M.Perego
28/09/2016 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate, di chi è la colpa? S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego

Records 1811 to 1820 of 2397
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Titolo: La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata   Data : 03/05/2017
La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata
Il diritto alla detrazione dell'IVA, a fronte delle modifiche introdotte dall'art. 2 del DL 50/2017, in vigore dal 24.4.2017, può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui lo stesso è sorto.
Per quale motivo il Ministro ha ridotto i termini di registrazione? Occorre considerare che con il passaggio al regime di cassa dall’1.1.2017 di tutte le imprese minori il riporto delle rimanenze finali relative all’anno 2016 tra i costi iniziali per l’anno 2017 avrebbe comportato una perdita generalizzata per tutte quelle imprese in presenza di un magazzino rilevante.
Occorre, inoltre, osservare che il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA non coincide con il momento finale in cui può essere registrato l'acquisto (ovvero entro la liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione IVA e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno di ricevimento della fattura); altresì la norma inserita nel DL 50/2017 si pone in possibile contrasto con lo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000), il quale riconosce ai contribuenti un termine minimo di 60 giorni per adeguarsi alle novità normative, oltre a rendere difficile (se non impossibile) l'esercizio del diritto alla detrazione IVA in violazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE 12.7.2012 causa C-284/11.
In assenza di una presa di posizione dell’Amministrazione sul riporto delle giacenze di magazzino ripartibili su più anni, a seguito dell’introduzione del nuovo regime di cassa,  era stata ipotizzata la possibilità di non annotare sui registri degli acquisti le ultime fatture pervenute alla fine dell’anno 2017 al fine di ridurre i costi di esercizio e così facendo riportare a nuovo una parte dei costi, riducendo di fatto le perdite che si sarebbero originate nell’anno 2017 per tutte quelle imprese in contabilità semplificata che avessero adottato l’opzione per il regime di cassa semplificato previsto dal comma 5 dell’art. 5 dalla L. 232/2016, il quale consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.
Ci sia consentita ancora una riflessione per quelle fatture relative agli acquisti effettuati nel mese di dicembre che vengono inviate a mezzo posta ordinaria nel mese successivo alla data di acquisto e che in precedenza concorrevano come ratei ai costi di produzione, con la nuova norma le imprese perderanno il diritto alla detrazione relativa alla spesa sostenuta in materia IVA ma potranno beneficiare nel nuovo anno, con il principio di cassa semplificato, alla detrazione del costo al netto dell’IVA.
Si auspica che in fase di conversione in legge il presente articolo non venga approvato, altresì non sono chiari gli effetti delle novità, in caso di presentazione anticipata della dichiarazione annuale IVA per ottenere più velocemente il rimborso.
Fonte: art. 2 DL 24.4.2017 n. 50 – Il Quotidiano del Commercialista del 26.4.2017 - "Il nuovo termine per detrarre l’IVA incide sulla registrazione delle fatture" - Piciocchi - Macrelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego