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02/08/2018 Conservazione delle fatture elettroniche. Servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
09/08/2018 Fatture e corrispettivi impossibile la ricerca facilitata per gli intermediari S.M.Perego
04/09/2018 Scheda carburante – Fornitura con fattura elettronica in caso di netting S.M.Perego
04/09/2018 Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale S.M.Perego
12/09/2018 Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679 S.M.Perego
12/09/2018 INPS - Contributi IVS artigiani e commercianti – Pronti gli F24 S.M.Perego
12/09/2018 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari S.M.Perego

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Titolo: La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata   Data : 03/05/2017
La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata
Il diritto alla detrazione dell'IVA, a fronte delle modifiche introdotte dall'art. 2 del DL 50/2017, in vigore dal 24.4.2017, può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui lo stesso è sorto.
Per quale motivo il Ministro ha ridotto i termini di registrazione? Occorre considerare che con il passaggio al regime di cassa dall’1.1.2017 di tutte le imprese minori il riporto delle rimanenze finali relative all’anno 2016 tra i costi iniziali per l’anno 2017 avrebbe comportato una perdita generalizzata per tutte quelle imprese in presenza di un magazzino rilevante.
Occorre, inoltre, osservare che il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA non coincide con il momento finale in cui può essere registrato l'acquisto (ovvero entro la liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione IVA e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno di ricevimento della fattura); altresì la norma inserita nel DL 50/2017 si pone in possibile contrasto con lo Statuto del contribuente (art. 3 della L. 212/2000), il quale riconosce ai contribuenti un termine minimo di 60 giorni per adeguarsi alle novità normative, oltre a rendere difficile (se non impossibile) l'esercizio del diritto alla detrazione IVA in violazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE 12.7.2012 causa C-284/11.
In assenza di una presa di posizione dell’Amministrazione sul riporto delle giacenze di magazzino ripartibili su più anni, a seguito dell’introduzione del nuovo regime di cassa,  era stata ipotizzata la possibilità di non annotare sui registri degli acquisti le ultime fatture pervenute alla fine dell’anno 2017 al fine di ridurre i costi di esercizio e così facendo riportare a nuovo una parte dei costi, riducendo di fatto le perdite che si sarebbero originate nell’anno 2017 per tutte quelle imprese in contabilità semplificata che avessero adottato l’opzione per il regime di cassa semplificato previsto dal comma 5 dell’art. 5 dalla L. 232/2016, il quale consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.
Ci sia consentita ancora una riflessione per quelle fatture relative agli acquisti effettuati nel mese di dicembre che vengono inviate a mezzo posta ordinaria nel mese successivo alla data di acquisto e che in precedenza concorrevano come ratei ai costi di produzione, con la nuova norma le imprese perderanno il diritto alla detrazione relativa alla spesa sostenuta in materia IVA ma potranno beneficiare nel nuovo anno, con il principio di cassa semplificato, alla detrazione del costo al netto dell’IVA.
Si auspica che in fase di conversione in legge il presente articolo non venga approvato, altresì non sono chiari gli effetti delle novità, in caso di presentazione anticipata della dichiarazione annuale IVA per ottenere più velocemente il rimborso.
Fonte: art. 2 DL 24.4.2017 n. 50 – Il Quotidiano del Commercialista del 26.4.2017 - "Il nuovo termine per detrarre l’IVA incide sulla registrazione delle fatture" - Piciocchi - Macrelli
Sezione:   Autore : S.M.Perego