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Data Titolo Sezione Autore
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
27/09/2016 Nel decreto correttivo del Jobs act la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego

Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC   Data : 03/05/2017
INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC
Con la circ. 2.5.2017 n. 80, l'INPS ha illustrato le novità legislative introdotte dal DL 50/2017 e fornito istruzioni operative per il rilascio del documento unico contributivo (DURC) a seguito di presentazione della domanda di definizione agevolata. In particolare, l'Istituto di previdenza chiarisce che: - la procedura escluderà dall'invito a regolarizzare esclusivamente le esposizioni debitorie per le quali l'agente della riscossione, al momento dell'effettuazione della verifica, abbia già provveduto alla trasmissione della relativa informazione negli archivi dell'INPS; - previa conferma da parte dell'agente della riscossione della regolarità della documentazione prodotta dal contribuente, l'operatore provvederà all'aggiornamento manuale qualora, a seguito della notifica dell'invito a regolarizzare, il contribuente segnali l'avvenuta presentazione della dichiarazione ex art. 6 del DL 193/2016; - i documenti rilasciati ai sensi dell'art. 54 co.1 del DL 50/2017 saranno "etichettati" dalla procedura Durc On Line per consentire l'attuazione della previsione del successivo co. 2 sulle conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui risulta dilazionato il pagamento.
Fonte: Circolare INPS 2.5.2017 n. 80 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2017 - "Con la domanda di adesione alla definizione agevolata DURC regolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego