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08/03/2016 La Cassazione interviene sul valore degli autoveicoli usati S.M.Perego
08/03/2016 Invariati i premi assicurativi INAIL per il 2016 S.M.Perego
09/03/2016 L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI S.M.Perego
09/03/2016 Detraibile al 50% l’IVA per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione S.M.Perego
09/03/2016 Il mancato incasso della ritenuta salva l’IRPEF del professionista S.M.Perego
10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
14/06/2016 Prorogato Unico 2016 ma non per tutti S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego
08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego

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Titolo: INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC   Data : 03/05/2017
INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC
Con la circ. 2.5.2017 n. 80, l'INPS ha illustrato le novità legislative introdotte dal DL 50/2017 e fornito istruzioni operative per il rilascio del documento unico contributivo (DURC) a seguito di presentazione della domanda di definizione agevolata. In particolare, l'Istituto di previdenza chiarisce che: - la procedura escluderà dall'invito a regolarizzare esclusivamente le esposizioni debitorie per le quali l'agente della riscossione, al momento dell'effettuazione della verifica, abbia già provveduto alla trasmissione della relativa informazione negli archivi dell'INPS; - previa conferma da parte dell'agente della riscossione della regolarità della documentazione prodotta dal contribuente, l'operatore provvederà all'aggiornamento manuale qualora, a seguito della notifica dell'invito a regolarizzare, il contribuente segnali l'avvenuta presentazione della dichiarazione ex art. 6 del DL 193/2016; - i documenti rilasciati ai sensi dell'art. 54 co.1 del DL 50/2017 saranno "etichettati" dalla procedura Durc On Line per consentire l'attuazione della previsione del successivo co. 2 sulle conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui risulta dilazionato il pagamento.
Fonte: Circolare INPS 2.5.2017 n. 80 - Il Quotidiano del Commercialista del 3.5.2017 - "Con la domanda di adesione alla definizione agevolata DURC regolare" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego