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22/11/2016 Bilanci XBRL - Al via la nuova tassonomia integrata con l’approvazione dell'OIC S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
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24/11/2016 Dal 1.1.2017 scatta l’obbligo della fattura elettronica per il tax-free shopping S.M.Perego
19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 In arrivo le segnalazioni di anomalia rilevate dall’Agenzia delle Entrate sullo spesometro S.M.Perego
20/12/2016 Nuove norme al regolamento sulla privacy S.M.Perego
20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego

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Titolo: Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi   Data : 03/05/2017
Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi
Con il DL 50/2017 sono state introdotte importanti novità in materia di compensazioni estendendole a tutti i tributi.
L’articolo 3 del DL 50/2017, infatti, prevede nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”. Viene ridotto a 5.000 euro il limite oltre il quale oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Inoltre, diventa obbligatorio l’uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.
Pertanto, con decorrenza 24 aprile 2017 tutti i modelli F24 che riportano un’eventuale compensazione tra tributi sia con saldo a zero che con saldo positivo, per i soggetti titolari di Partita IVA, devono obbligatoriamente transitare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; per intendersi: tramite un intermediario abilitato oppure tramite il canale Fisconline.
La stessa norma si applica nei confronti dei contribuenti privati, non titolari di Partita Iva i quali, però, dovranno utilizzare un intermediario abilitato oppure il canale telematico Fisconline solo in presenza di saldi a zero.
Si auspica che in sede di conversione in legge del DL 50/2017, che deve avvenire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in G.U., Camera e Senato ripristinino la situazione precedente in quanto la modifica introdotta dall’art. 3 del predetto DL andrà ad aumentare i costi per tutte le micro imprese che già con il reverse charge e con lo split payment vantavano notevoli crediti IVA. Altresì la nuova norma andrà a colpire tutti i lavoratori autonomi normalmente soggetti a ritenute d’acconto che vedevano riconoscere il loro credito solo nella dichiarazione dei redditi e lo potevano compensare con i contributi previdenziali, addizionali regionali e comunali e con l’IRAP.
Occorre inoltre considerare che l’apposizione del visto di conformità, già da tempo richiesto in campo IVA, aveva regole certe in materia IVA ma non vi sono ad oggi chiarimenti alcuni sull’apposizione di tale visto in materia di dichiarazioni dei redditi.
Stefano M.Perego
 
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego