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25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi   Data : 03/05/2017
Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi
Con il DL 50/2017 sono state introdotte importanti novità in materia di compensazioni estendendole a tutti i tributi.
L’articolo 3 del DL 50/2017, infatti, prevede nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”. Viene ridotto a 5.000 euro il limite oltre il quale oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Inoltre, diventa obbligatorio l’uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.
Pertanto, con decorrenza 24 aprile 2017 tutti i modelli F24 che riportano un’eventuale compensazione tra tributi sia con saldo a zero che con saldo positivo, per i soggetti titolari di Partita IVA, devono obbligatoriamente transitare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; per intendersi: tramite un intermediario abilitato oppure tramite il canale Fisconline.
La stessa norma si applica nei confronti dei contribuenti privati, non titolari di Partita Iva i quali, però, dovranno utilizzare un intermediario abilitato oppure il canale telematico Fisconline solo in presenza di saldi a zero.
Si auspica che in sede di conversione in legge del DL 50/2017, che deve avvenire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in G.U., Camera e Senato ripristinino la situazione precedente in quanto la modifica introdotta dall’art. 3 del predetto DL andrà ad aumentare i costi per tutte le micro imprese che già con il reverse charge e con lo split payment vantavano notevoli crediti IVA. Altresì la nuova norma andrà a colpire tutti i lavoratori autonomi normalmente soggetti a ritenute d’acconto che vedevano riconoscere il loro credito solo nella dichiarazione dei redditi e lo potevano compensare con i contributi previdenziali, addizionali regionali e comunali e con l’IRAP.
Occorre inoltre considerare che l’apposizione del visto di conformità, già da tempo richiesto in campo IVA, aveva regole certe in materia IVA ma non vi sono ad oggi chiarimenti alcuni sull’apposizione di tale visto in materia di dichiarazioni dei redditi.
Stefano M.Perego
 
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego