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25/02/2019 Nuova tassonomia integrata per il deposito telematico dei bilanci XBRL 2019 S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
25/02/2019 Comunicazione all'ENEA prorogata all'1.4.2019 S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
20/03/2019 Modificato il mod. 730/2019 S.M.Perego
28/02/2019 Agenzia delle Entrate - Proroga all’8 marzo per gli amministratori di condominio S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
28/02/2019 INPS disponibili i moduli per Reddito e Pensione di cittadinanza S.M.Perego
01/03/2019 Credito d'imposta per adeguamento registratori di cassa S.M.Perego
11/03/2019 Dichiarazione annuale Iva - Passaggio al regime forfetario - Versamenti S.M.Perego

Records 2101 to 2110 of 2397
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Titolo: Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi   Data : 03/05/2017
Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi
Con il DL 50/2017 sono state introdotte importanti novità in materia di compensazioni estendendole a tutti i tributi.
L’articolo 3 del DL 50/2017, infatti, prevede nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”. Viene ridotto a 5.000 euro il limite oltre il quale oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Inoltre, diventa obbligatorio l’uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.
Pertanto, con decorrenza 24 aprile 2017 tutti i modelli F24 che riportano un’eventuale compensazione tra tributi sia con saldo a zero che con saldo positivo, per i soggetti titolari di Partita IVA, devono obbligatoriamente transitare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; per intendersi: tramite un intermediario abilitato oppure tramite il canale Fisconline.
La stessa norma si applica nei confronti dei contribuenti privati, non titolari di Partita Iva i quali, però, dovranno utilizzare un intermediario abilitato oppure il canale telematico Fisconline solo in presenza di saldi a zero.
Si auspica che in sede di conversione in legge del DL 50/2017, che deve avvenire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in G.U., Camera e Senato ripristinino la situazione precedente in quanto la modifica introdotta dall’art. 3 del predetto DL andrà ad aumentare i costi per tutte le micro imprese che già con il reverse charge e con lo split payment vantavano notevoli crediti IVA. Altresì la nuova norma andrà a colpire tutti i lavoratori autonomi normalmente soggetti a ritenute d’acconto che vedevano riconoscere il loro credito solo nella dichiarazione dei redditi e lo potevano compensare con i contributi previdenziali, addizionali regionali e comunali e con l’IRAP.
Occorre inoltre considerare che l’apposizione del visto di conformità, già da tempo richiesto in campo IVA, aveva regole certe in materia IVA ma non vi sono ad oggi chiarimenti alcuni sull’apposizione di tale visto in materia di dichiarazioni dei redditi.
Stefano M.Perego
 
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego