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Data Titolo Sezione Autore
31/03/2016 Con l’opzione per il regime speciale dei lavoratori "impatriati" al via lo sconto del 30% S.M.Perego
18/04/2017 Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro S.M.Perego
13/02/2019 Con la fattura elettronica il reverse charge ha tempi stretti S.M.Perego
25/02/2019 Con la fatturazione elettronica le note di credito riportano il segno positivo S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
17/07/2018 Con la sospensione feriale si sospendono anche i pagamenti S.M.Perego
22/03/2017 Con una sanzione ci si può ravvedere per l’omessa presentazione del mod. F24 a zero S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
03/08/2016 Confermata la deducibilità dei contributi versati ai fondi sanitari integrativi dai pensionati S.M.Perego
12/04/2017 Confermata la proroga per la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi   Data : 03/05/2017
Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi
Con il DL 50/2017 sono state introdotte importanti novità in materia di compensazioni estendendole a tutti i tributi.
L’articolo 3 del DL 50/2017, infatti, prevede nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”. Viene ridotto a 5.000 euro il limite oltre il quale oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Inoltre, diventa obbligatorio l’uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.
Pertanto, con decorrenza 24 aprile 2017 tutti i modelli F24 che riportano un’eventuale compensazione tra tributi sia con saldo a zero che con saldo positivo, per i soggetti titolari di Partita IVA, devono obbligatoriamente transitare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; per intendersi: tramite un intermediario abilitato oppure tramite il canale Fisconline.
La stessa norma si applica nei confronti dei contribuenti privati, non titolari di Partita Iva i quali, però, dovranno utilizzare un intermediario abilitato oppure il canale telematico Fisconline solo in presenza di saldi a zero.
Si auspica che in sede di conversione in legge del DL 50/2017, che deve avvenire entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in G.U., Camera e Senato ripristinino la situazione precedente in quanto la modifica introdotta dall’art. 3 del predetto DL andrà ad aumentare i costi per tutte le micro imprese che già con il reverse charge e con lo split payment vantavano notevoli crediti IVA. Altresì la nuova norma andrà a colpire tutti i lavoratori autonomi normalmente soggetti a ritenute d’acconto che vedevano riconoscere il loro credito solo nella dichiarazione dei redditi e lo potevano compensare con i contributi previdenziali, addizionali regionali e comunali e con l’IRAP.
Occorre inoltre considerare che l’apposizione del visto di conformità, già da tempo richiesto in campo IVA, aveva regole certe in materia IVA ma non vi sono ad oggi chiarimenti alcuni sull’apposizione di tale visto in materia di dichiarazioni dei redditi.
Stefano M.Perego
 
 
Sezione:   Autore : S.M.Perego