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Data Titolo Sezione Autore
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
28/10/2015 Scade il 2.11.2015 la domanda di rimborso trimestrale IVA S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
12/10/2016 Scade il 20.10.2016 la domanda per la riammissione ai ruoli S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
08/09/2016 Scade il 20.9.2016 la trasmissione telematica della “Black List” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/12/2016 Scade il 27 dicembre il versamento dell’acconto IVA S.M.Perego
21/02/2017 Scade il 28 febbraio la domanda per il credito d’imposta a reti di imprese agricole S.M.Perego

Records 2131 to 2140 of 2397
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Titolo: Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti   Data : 04/05/2017
Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ex art. 21-bis del DL 78/2010 i soggetti passivi IVA esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale e/o coloro che non sono obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Ad esempio, sono esonerati i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti IVA oppure coloro che hanno optato per la dispensa degli adempimenti ex art. 36-bis del DPR 633/72.
Applicando i chiarimenti resi con C.M. 9.6.99 n. 127 relativamente alle abolite dichiarazioni IVA periodiche, si può affermare che non è dovuta la comunicazione se nel trimestre di riferimento il soggetto passivo non ha effettuato né operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) né operazioni passive (acquisti di beni e/o servizi, importazioni) ai fini IVA.
Invece, l'obbligo comunicativo si ritiene dovuto nel caso in cui il soggetto passivo ponga in essere esclusivamente operazioni non imponibili a norma degli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 (C.M. 10.7.79 n. 19).
Stante le nuove modalità di trasmissione dei dati si auspica che l’Agenzia delle Entrate preveda la possibilità di ripristinare, quanto prima, la trasmissione telematica tramite Entratel in maniera massiva rendendo direttamente all’intermediario la ricevuta di avvenuta trasmissione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2017 n. 58793 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Senza operazioni niente obbligo di comunicare le liquidazioni IVA" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego