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09/03/2016 L’INPS fornisce indicazioni operative alla domanda ASDI S.M.Perego
10/06/2016 Anche quest’anno gli acconti IRES/IRPEF e IRAP devono essere ricalcolati S.M.Perego
14/06/2016 A più mani la richiesta di proroga per il modello UNICO 2016 S.M.Perego
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
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10/03/2016 Scade il 16.3.2016 la Tassa forfetaria annuale per libri e registri sociali S.M.Perego
10/03/2016 Istituito il codice per le schermature solari con detrazione del 65% S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego

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Titolo: Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti   Data : 04/05/2017
Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ex art. 21-bis del DL 78/2010 i soggetti passivi IVA esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale e/o coloro che non sono obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Ad esempio, sono esonerati i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti IVA oppure coloro che hanno optato per la dispensa degli adempimenti ex art. 36-bis del DPR 633/72.
Applicando i chiarimenti resi con C.M. 9.6.99 n. 127 relativamente alle abolite dichiarazioni IVA periodiche, si può affermare che non è dovuta la comunicazione se nel trimestre di riferimento il soggetto passivo non ha effettuato né operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) né operazioni passive (acquisti di beni e/o servizi, importazioni) ai fini IVA.
Invece, l'obbligo comunicativo si ritiene dovuto nel caso in cui il soggetto passivo ponga in essere esclusivamente operazioni non imponibili a norma degli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 (C.M. 10.7.79 n. 19).
Stante le nuove modalità di trasmissione dei dati si auspica che l’Agenzia delle Entrate preveda la possibilità di ripristinare, quanto prima, la trasmissione telematica tramite Entratel in maniera massiva rendendo direttamente all’intermediario la ricevuta di avvenuta trasmissione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2017 n. 58793 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Senza operazioni niente obbligo di comunicare le liquidazioni IVA" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego