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Data Titolo Sezione Autore
27/07/2016 Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti S.M.Perego
08/03/2017 Dall’1.1.2017 GE.RI.CO sostituito dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) S..Perego
14/11/2016 Dall’1.1.2017 la fattura elettronica si estende ai privati con un nuovo formato XML S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
22/12/2016 Dall’1.1.2017 occorre adeguare i registri contabili dei semplificati al regime di cassa S.M.Perego
28/11/2016 Dall’1.1.2017 partono i nuovi registratori di cassa telematici S.M.Perego
15/12/2016 Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego

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Titolo: Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti   Data : 04/05/2017
Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ex art. 21-bis del DL 78/2010 i soggetti passivi IVA esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale e/o coloro che non sono obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Ad esempio, sono esonerati i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti IVA oppure coloro che hanno optato per la dispensa degli adempimenti ex art. 36-bis del DPR 633/72.
Applicando i chiarimenti resi con C.M. 9.6.99 n. 127 relativamente alle abolite dichiarazioni IVA periodiche, si può affermare che non è dovuta la comunicazione se nel trimestre di riferimento il soggetto passivo non ha effettuato né operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) né operazioni passive (acquisti di beni e/o servizi, importazioni) ai fini IVA.
Invece, l'obbligo comunicativo si ritiene dovuto nel caso in cui il soggetto passivo ponga in essere esclusivamente operazioni non imponibili a norma degli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 (C.M. 10.7.79 n. 19).
Stante le nuove modalità di trasmissione dei dati si auspica che l’Agenzia delle Entrate preveda la possibilità di ripristinare, quanto prima, la trasmissione telematica tramite Entratel in maniera massiva rendendo direttamente all’intermediario la ricevuta di avvenuta trasmissione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2017 n. 58793 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Senza operazioni niente obbligo di comunicare le liquidazioni IVA" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego