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05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
06/08/2015 INPS -Istanze di dilazione presentate tra l'11 e il 15.7.2015 - Regolarizzazione S.M.Perego
03/08/2015 I principali adempimenti per ottenere il nuovo DURC dall’1.7.2015 S.M.Perego
03/08/2015 Accertamento induttivo illegittimo se esiste una lieve discrepanza tra la contabilità ufficiale e quella “in nero” S.M.Perego
31/07/2015 Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
31/07/2015 Termine di presentazione dei modelli 770/2015 - Proroga al 21.9.2015 S.M.Perego
05/08/2015 Pronti i ricorsi contro l’aumento TARSU per l’anno 2013 S.M.Perego

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Titolo: Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti   Data : 04/05/2017
Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA ex art. 21-bis del DL 78/2010 i soggetti passivi IVA esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale e/o coloro che non sono obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Ad esempio, sono esonerati i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti IVA oppure coloro che hanno optato per la dispensa degli adempimenti ex art. 36-bis del DPR 633/72.
Applicando i chiarimenti resi con C.M. 9.6.99 n. 127 relativamente alle abolite dichiarazioni IVA periodiche, si può affermare che non è dovuta la comunicazione se nel trimestre di riferimento il soggetto passivo non ha effettuato né operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) né operazioni passive (acquisti di beni e/o servizi, importazioni) ai fini IVA.
Invece, l'obbligo comunicativo si ritiene dovuto nel caso in cui il soggetto passivo ponga in essere esclusivamente operazioni non imponibili a norma degli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72 (C.M. 10.7.79 n. 19).
Stante le nuove modalità di trasmissione dei dati si auspica che l’Agenzia delle Entrate preveda la possibilità di ripristinare, quanto prima, la trasmissione telematica tramite Entratel in maniera massiva rendendo direttamente all’intermediario la ricevuta di avvenuta trasmissione.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 27.3.2017 n. 58793 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Senza operazioni niente obbligo di comunicare le liquidazioni IVA" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego