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23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
27/11/2018 In arrivo le comunicazioni di omesso invio dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
27/11/2018 Nuovo regime forfetario ex L. 190/2014 con dubbi S.M.Perego
27/11/2018 Per ricevere le fatture elettroniche non è necessario comunicare l’indirizzo telematico S.M.Perego
30/11/2018 Esonero parziale per medici e farmacie dalla fattura elettronica S.M.Perego
30/11/2018 Obbligo di fatturazione elettronica - FAQ Agenzia delle Entrate S.M.Perego
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03/12/2018 Parte la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
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Titolo: Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche   Data : 04/05/2017
Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche
Con la ris. 3.5.2017 n. 56, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cessioni di piante aromatiche quali basilico, rosmarino, salvia e origano sono soggette ad aliquota IVA del 5%, purché tali prodotti, così come individuati dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis allegata al DPR 633/72, non siano ceduti unitamente ad altre tipologie di piante aromatiche.
Pertanto, sono soggette ad aliquota IVA ordinaria del 22%:
- le confezioni contenenti un misto di aromi composto sia dalle piante di cui al n. 1-bis) della Tabella citata, sia da altri tipi di piante;
- un prodotto costituito da più vasi, contenenti piante allo stato vegetativo di diversi tipi, qualora le piante soggette ad aliquota IVA del 5% non siano vendibili separatamente dalle altre.
Non rileva, a tal proposito, la circostanza che le piante soggette ad aliquota IVA ridotta siano prevalenti, in peso o in valore, rispetto agli altri tipi di piante ceduti nell'ambito della stessa confezione.
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 3.5.2017 n. 56 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Confezioni di piante aromatiche miste con aliquota IVA del 22%" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego