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Data Titolo Sezione Autore
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 Esclusione automatica dal VIES in assenza di invio dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
06/10/2016 Parte la trasmissione telematica della dichiarazione IMU S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
06/10/2016 Opera la presunzione di cessione in assenza dei beni presso l’impresa S.M.Perego
06/10/2016 Le imposte sostitutive per l’assegnazione dei beni ai soci si pagano entro il 30.11.2016 S.M.Perego
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego

Records 1291 to 1300 of 2397
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Titolo: Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio   Data : 04/05/2017
Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio
Con un documento pubblicato in data 3.5.2017, il CNDCEC esamina gli effetti derivanti dalla prima applicazione del DLgs. 139/2015 in riferimento alle società cooperative.
Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2519 co. 1 c.c., tali società redigono il bilancio applicando "in quanto compatibili" le disposizioni previste per le società di capitali.
Il CNDCEC precisa, in particolare, che:
- in relazione agli enti mutualistici, non è obbligatoria l'informativa relativa alle parti correlate di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c., in quanto la qualifica di socio è preminente rispetto a quella di amministratore;
- in caso di eliminazione di attività per effetto del DLgs. 139/2015, si deve tenere conto che, nei bilanci delle cooperative a mutualità prevalente, non sono presenti utili portati a nuovo. La riduzione del patrimonio netto dovrebbe, quindi, essere realizzata seguendo le indicazioni dell'art. 2545-ter co. 2 c.c.;
- l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico determina effetti sulla quantificazione dei ristorni;
- il "prestito sociale cooperativo" non deve essere valutato con il criterio del costo ammortizzato, considerata la caratteristica di debito a breve termine, l'assenza di costi di transazione, la sussistenza di condizioni sostanzialmente di mercato cui soggiace il suo rendimento e la mancata previsione di una data di scadenza del finanziamento.
Fonte: Documento CNDCEC maggio 2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Decreto bilanci con effetto anche sulle cooperative" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego