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Data Titolo Sezione Autore
26/06/2017 Rottamazione ex DL 193/2016 - In caso di diniego può essere proposto il ricorso S.M.Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
17/05/2017 L’affitto d’azienda non comporta l’automatico subentro nel contratto di locazione S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
11/05/2017 Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio   Data : 04/05/2017
Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio
Con un documento pubblicato in data 3.5.2017, il CNDCEC esamina gli effetti derivanti dalla prima applicazione del DLgs. 139/2015 in riferimento alle società cooperative.
Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2519 co. 1 c.c., tali società redigono il bilancio applicando "in quanto compatibili" le disposizioni previste per le società di capitali.
Il CNDCEC precisa, in particolare, che:
- in relazione agli enti mutualistici, non è obbligatoria l'informativa relativa alle parti correlate di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c., in quanto la qualifica di socio è preminente rispetto a quella di amministratore;
- in caso di eliminazione di attività per effetto del DLgs. 139/2015, si deve tenere conto che, nei bilanci delle cooperative a mutualità prevalente, non sono presenti utili portati a nuovo. La riduzione del patrimonio netto dovrebbe, quindi, essere realizzata seguendo le indicazioni dell'art. 2545-ter co. 2 c.c.;
- l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico determina effetti sulla quantificazione dei ristorni;
- il "prestito sociale cooperativo" non deve essere valutato con il criterio del costo ammortizzato, considerata la caratteristica di debito a breve termine, l'assenza di costi di transazione, la sussistenza di condizioni sostanzialmente di mercato cui soggiace il suo rendimento e la mancata previsione di una data di scadenza del finanziamento.
Fonte: Documento CNDCEC maggio 2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Decreto bilanci con effetto anche sulle cooperative" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego