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25/05/2017 Sanzioni ridotte se si regolarizzano spontaneamente i c.d. “Fabbricati rurali” S.M.Perego
25/05/2017 Anche i fatti successivi alla data di riferimento del bilancio entrano nella responsabilità del revisore S.M.Perego
25/05/2017 Le principali novità della quarta direttiva antiriciclaggio S.M.Perego
25/05/2017 L’INPS rende noti i nuovi interessi di mora S.M.Perego
29/05/2017 Agenzia delle Entrate – Comunicazione dati IVA – Istruzioni chiare per il rigo VP2 S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
29/05/2017 Nessuna agevolazione IMU e TASI per i terreni posseduti dai coadiuvanti agricoli S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego

Records 1851 to 1860 of 2397
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Titolo: Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio   Data : 04/05/2017
Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio
Con un documento pubblicato in data 3.5.2017, il CNDCEC esamina gli effetti derivanti dalla prima applicazione del DLgs. 139/2015 in riferimento alle società cooperative.
Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2519 co. 1 c.c., tali società redigono il bilancio applicando "in quanto compatibili" le disposizioni previste per le società di capitali.
Il CNDCEC precisa, in particolare, che:
- in relazione agli enti mutualistici, non è obbligatoria l'informativa relativa alle parti correlate di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c., in quanto la qualifica di socio è preminente rispetto a quella di amministratore;
- in caso di eliminazione di attività per effetto del DLgs. 139/2015, si deve tenere conto che, nei bilanci delle cooperative a mutualità prevalente, non sono presenti utili portati a nuovo. La riduzione del patrimonio netto dovrebbe, quindi, essere realizzata seguendo le indicazioni dell'art. 2545-ter co. 2 c.c.;
- l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico determina effetti sulla quantificazione dei ristorni;
- il "prestito sociale cooperativo" non deve essere valutato con il criterio del costo ammortizzato, considerata la caratteristica di debito a breve termine, l'assenza di costi di transazione, la sussistenza di condizioni sostanzialmente di mercato cui soggiace il suo rendimento e la mancata previsione di una data di scadenza del finanziamento.
Fonte: Documento CNDCEC maggio 2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Decreto bilanci con effetto anche sulle cooperative" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego