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16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
24/11/2010 Segnalazione Studi di Settore news S.M.Perego
02/01/2015 Semplificata la dichiarazione di successione news S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
12/11/2014 Semplificazioni in materia edilizia news S.M.Perego
04/07/2016 Semplificazioni in vista per la fattura elettronica tra privati S.M.Perego

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Titolo: Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio   Data : 04/05/2017
Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio
Con un documento pubblicato in data 3.5.2017, il CNDCEC esamina gli effetti derivanti dalla prima applicazione del DLgs. 139/2015 in riferimento alle società cooperative.
Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2519 co. 1 c.c., tali società redigono il bilancio applicando "in quanto compatibili" le disposizioni previste per le società di capitali.
Il CNDCEC precisa, in particolare, che:
- in relazione agli enti mutualistici, non è obbligatoria l'informativa relativa alle parti correlate di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c., in quanto la qualifica di socio è preminente rispetto a quella di amministratore;
- in caso di eliminazione di attività per effetto del DLgs. 139/2015, si deve tenere conto che, nei bilanci delle cooperative a mutualità prevalente, non sono presenti utili portati a nuovo. La riduzione del patrimonio netto dovrebbe, quindi, essere realizzata seguendo le indicazioni dell'art. 2545-ter co. 2 c.c.;
- l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico determina effetti sulla quantificazione dei ristorni;
- il "prestito sociale cooperativo" non deve essere valutato con il criterio del costo ammortizzato, considerata la caratteristica di debito a breve termine, l'assenza di costi di transazione, la sussistenza di condizioni sostanzialmente di mercato cui soggiace il suo rendimento e la mancata previsione di una data di scadenza del finanziamento.
Fonte: Documento CNDCEC maggio 2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Decreto bilanci con effetto anche sulle cooperative" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego