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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
24/04/2017 Sufficiente la lottizzazione di un terreno perché si configuri la plusvalenza S.M.Perego
12/04/2017 Sufficiente la sottofatturazione perché si configuri l’autoriciclaggio S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
21/04/2016 Sui “Beni significativi” sorgono dubbi applicativi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
19/09/2016 Sul saldo IMU e TASI rileva l’agevolazione prevista per i contratti a canone concordato S.M.Perego
27/10/2016 Sul trust autodichiarato la Cassazione cambia opinione S.M.Perego

Records 2291 to 2300 of 2397
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Titolo: Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio   Data : 04/05/2017
Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio
Con un documento pubblicato in data 3.5.2017, il CNDCEC esamina gli effetti derivanti dalla prima applicazione del DLgs. 139/2015 in riferimento alle società cooperative.
Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2519 co. 1 c.c., tali società redigono il bilancio applicando "in quanto compatibili" le disposizioni previste per le società di capitali.
Il CNDCEC precisa, in particolare, che:
- in relazione agli enti mutualistici, non è obbligatoria l'informativa relativa alle parti correlate di cui all'art. 2427 co. 1 n. 22-bis c.c., in quanto la qualifica di socio è preminente rispetto a quella di amministratore;
- in caso di eliminazione di attività per effetto del DLgs. 139/2015, si deve tenere conto che, nei bilanci delle cooperative a mutualità prevalente, non sono presenti utili portati a nuovo. La riduzione del patrimonio netto dovrebbe, quindi, essere realizzata seguendo le indicazioni dell'art. 2545-ter co. 2 c.c.;
- l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto economico determina effetti sulla quantificazione dei ristorni;
- il "prestito sociale cooperativo" non deve essere valutato con il criterio del costo ammortizzato, considerata la caratteristica di debito a breve termine, l'assenza di costi di transazione, la sussistenza di condizioni sostanzialmente di mercato cui soggiace il suo rendimento e la mancata previsione di una data di scadenza del finanziamento.
Fonte: Documento CNDCEC maggio 2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 4.5.2017 - "Decreto bilanci con effetto anche sulle cooperative" - Bava - Devalle
Sezione:   Autore : S.M.Perego