| Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 27.4.2017 n. 13, fornisce ulteriori indicazioni rispetto alla precedente circ. 5/2016 in merito ai costi agevolabili nell'ambito del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.
Tra i principali, si segnalano i seguenti chiarimenti:
- nella retribuzione lorda da considerare ai fini dell'individuazione del costo agevolabile con riferimento al personale (sia altamente qualificato che non) rilevano tutte le componenti del costo del lavoro, compresa la quota di TFR maturata;
- l'ammontare minimo, pari a 2.000,00 euro, su cui calcolare le quote di ammortamento per strumenti e attrezzature di laboratorio, va riferito al costo unitario di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR;
- con riferimento ai costi per i software, i software coperti da copyright possono rientrare tra le competenze tecniche, mentre i casi residuali di programmi coperti dal brevetto per invenzione industriale rientrano tra le privative industrial;
- nella categoria delle privative industriali, ai fini dell'agevolazione, rientrano i modelli di utilità, mentre ne sono esclusi disegni e modelli, nonché i marchi (non presentando il requisito dell'invenzione industriale).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2017 - "Costi per software agevolabili con il bonus R&S" - Alberti |