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Data Titolo Sezione Autore
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti   Data : 08/05/2017
Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 27.4.2017 n. 13, fornisce ulteriori indicazioni rispetto alla precedente circ. 5/2016 in merito ai costi agevolabili nell'ambito del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.
Tra i principali, si segnalano i seguenti chiarimenti:
- nella retribuzione lorda da considerare ai fini dell'individuazione del costo agevolabile con riferimento al personale (sia altamente qualificato che non) rilevano tutte le componenti del costo del lavoro, compresa la quota di TFR maturata;
- l'ammontare minimo, pari a 2.000,00 euro, su cui calcolare le quote di ammortamento per strumenti e attrezzature di laboratorio, va riferito al costo unitario di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR;
- con riferimento ai costi per i software, i software coperti da copyright possono rientrare tra le competenze tecniche, mentre i casi residuali di programmi coperti dal brevetto per invenzione industriale rientrano tra le privative industrial;
- nella categoria delle privative industriali, ai fini dell'agevolazione, rientrano i modelli di utilità, mentre ne sono esclusi disegni e modelli, nonché i marchi (non presentando il requisito dell'invenzione industriale).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2017 - "Costi per software agevolabili con il bonus R&S" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego