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Data Titolo Sezione Autore
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
06/02/2017 Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis S.M.Perego
07/02/2017 La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro S.M.Perego
07/02/2017 Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti S.M.Perego
07/02/2017 In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni S.M.Perego
07/02/2017 Gli impianti di risalita si accatastano in D/8 S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego
15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti   Data : 08/05/2017
Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 27.4.2017 n. 13, fornisce ulteriori indicazioni rispetto alla precedente circ. 5/2016 in merito ai costi agevolabili nell'ambito del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.
Tra i principali, si segnalano i seguenti chiarimenti:
- nella retribuzione lorda da considerare ai fini dell'individuazione del costo agevolabile con riferimento al personale (sia altamente qualificato che non) rilevano tutte le componenti del costo del lavoro, compresa la quota di TFR maturata;
- l'ammontare minimo, pari a 2.000,00 euro, su cui calcolare le quote di ammortamento per strumenti e attrezzature di laboratorio, va riferito al costo unitario di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR;
- con riferimento ai costi per i software, i software coperti da copyright possono rientrare tra le competenze tecniche, mentre i casi residuali di programmi coperti dal brevetto per invenzione industriale rientrano tra le privative industrial;
- nella categoria delle privative industriali, ai fini dell'agevolazione, rientrano i modelli di utilità, mentre ne sono esclusi disegni e modelli, nonché i marchi (non presentando il requisito dell'invenzione industriale).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2017 - "Costi per software agevolabili con il bonus R&S" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego