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Data Titolo Sezione Autore
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi č dovuta S.M.Perego
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
23/12/2016 Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di intento S.M.Perego
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
12/12/2016 Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012 S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti   Data : 08/05/2017
Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 27.4.2017 n. 13, fornisce ulteriori indicazioni rispetto alla precedente circ. 5/2016 in merito ai costi agevolabili nell'ambito del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.
Tra i principali, si segnalano i seguenti chiarimenti:
- nella retribuzione lorda da considerare ai fini dell'individuazione del costo agevolabile con riferimento al personale (sia altamente qualificato che non) rilevano tutte le componenti del costo del lavoro, compresa la quota di TFR maturata;
- l'ammontare minimo, pari a 2.000,00 euro, su cui calcolare le quote di ammortamento per strumenti e attrezzature di laboratorio, va riferito al costo unitario di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR;
- con riferimento ai costi per i software, i software coperti da copyright possono rientrare tra le competenze tecniche, mentre i casi residuali di programmi coperti dal brevetto per invenzione industriale rientrano tra le privative industrial;
- nella categoria delle privative industriali, ai fini dell'agevolazione, rientrano i modelli di utilità, mentre ne sono esclusi disegni e modelli, nonché i marchi (non presentando il requisito dell'invenzione industriale).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2017 - "Costi per software agevolabili con il bonus R&S" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego