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20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
03/05/2016 Fino al 7 luglio si può intervenire sul 730 Precompilato S.M.Perego
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
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15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
08/12/2018 Forum Fattura elettronica 5.12.2018 S.M.Perego
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Titolo: Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti   Data : 08/05/2017
Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 27.4.2017 n. 13, fornisce ulteriori indicazioni rispetto alla precedente circ. 5/2016 in merito ai costi agevolabili nell'ambito del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013.
Tra i principali, si segnalano i seguenti chiarimenti:
- nella retribuzione lorda da considerare ai fini dell'individuazione del costo agevolabile con riferimento al personale (sia altamente qualificato che non) rilevano tutte le componenti del costo del lavoro, compresa la quota di TFR maturata;
- l'ammontare minimo, pari a 2.000,00 euro, su cui calcolare le quote di ammortamento per strumenti e attrezzature di laboratorio, va riferito al costo unitario di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR;
- con riferimento ai costi per i software, i software coperti da copyright possono rientrare tra le competenze tecniche, mentre i casi residuali di programmi coperti dal brevetto per invenzione industriale rientrano tra le privative industrial;
- nella categoria delle privative industriali, ai fini dell'agevolazione, rientrano i modelli di utilità, mentre ne sono esclusi disegni e modelli, nonché i marchi (non presentando il requisito dell'invenzione industriale).
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 13 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2017 - "Costi per software agevolabili con il bonus R&S" - Alberti
Sezione:   Autore : S.M.Perego