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08/03/2017 Spese compensate di giudizio se si richiede la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
07/03/2017 INTRASTAT trimestrale ancora nel limbo S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
24/02/2017 Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017 S.M.Perego
09/03/2017 La rottamazione dei ruoli regionali lede l’autonomia tributaria delle Regioni S.M.Perego
07/02/2017 Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti S.M.Perego
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15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego

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Titolo: Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro   Data : 08/05/2017
Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro
E' stata elevata, a decorrere dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018, la soglia al di sotto della quale occorre esperire la procedura di reclamo-mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92), da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 10 del DL 50/2017).
Quindi, se il valore dell'atto (dunque, nella maggioranza delle ipotesi, la maggiore imposta contestata) non è superiore a 50.000,00 euro:
- notificato il ricorso entro il consueto termine (sessanta giorni dalla notifica dell'atto), non bisogna costituirsi in giudizio entro 30 giorni, in quanto occorre attendere novanta giorni per l'eventuale stipula della mediazione o accoglimento del reclamo;
- se la mediazione ha buon fine, la pretesa può essere ridimensionata, e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo;
- il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dallo spirare dei novanta, quindi entro 120 giorni dalla notifica del ricorso.
Fonte: DL 50/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2017 - "Elevata a 50.000 euro la soglia per il reclamo/mediazione" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego